Comunicazione inerente la professione di Guida Turistica e le relative attività formative.
per opportuna conoscenza si riporta un estratto della comunicazione ricevuta da parte della Regione Toscana relativa alla professione di Guida Turistica e dei requisiti necessari.
In data 26 febbraio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 11 dicembre 2015 n. 565 con il quale sono stati individuati i requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico ed il procedimento di rilascio della stessa abilitazione (in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 comma 3 della legge n. 97/2013).
I siti tra l’altro, sono stati individuati con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 7 aprile 2015, elenco parzialmente modificato con altro Decreto Ministeriale del 11 dicembre 2015 n. 564, entrambi pubblicati sul sito ministeriale.
Come previsto dall’art. 3 co. 1 del D.m. 565/2015, per ottenere l’abilitazione specifica per l’esercizio di guida turistica per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico occorre superare il relativo esame di abilitazione di cui all’art.5, per partecipare al quale bisogna possedere i requisiti elencati dal successivo comma 2 dell’art. 3, tra i quali è previsto, oltre alla qualifica di guida turistica, anche il diploma di laurea triennale.
Le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’art. 4, mediante bando con cadenza almeno biennale, procederanno ad organizzare sessioni d’esame per il conseguimento della specifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati sul proprio territorio.
Le norme finali e transitorie di cui all’art. 8 (commi 1 e 2) dispongono che le Regioni e le Province autonome, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto, organizzino gli esami di abilitazione per le guide turistiche per tutti i siti individuati, al quale possono accedere sia le guide turistiche in possesso di abilitazione, sia i candidati che partecipano alle procedure di esame volte al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica, in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto stesso, ove all’esito di tali procedure conseguano il relativo titolo abilitativo.
Tra l’altro, si puntualizza che per sostenere il predetto esame tali soggetti non devono essere in possesso del diploma di laurea triennale.
Per quanto concerne, invece, la professione di guida turistica nazionale cd. “ordinaria”, si rimane in attesa di un intervento statale che definisca il profilo professionale di “guida turistica nazionale” e i relativi percorsi formativi, provvedimento con il quale verrebbe a completarsi la previsione normativa di cui all’articolo 3 della L. 97/2013.
A tal proposito le Regioni, a seguito di sollecitazione statale, hanno lavorato, nell’ambito dei coordinamenti tecnici in materia di professioni e di turismo, ad una bozza di standard formativo e professionale che è stata presentata come proposta al fine di un intervento normativo statale in materia.
Nell’attesa che il quadro normativo si definisca compiutamente, quindi, le attività formative per guida turistica continuano a rappresentare un tema delicato.
Pertanto, si invitano codesti uffici, tramite le agenzie formative, a proseguire l’attività informativa nei confronti degli utenti la quale dovrà avere ad oggetto l’attuale contesto normativo, vale a dire le disposizioni contenute nel d.m. 565/2015 con particolare riferimento al diploma di laurea triennale necessario per l'accesso all'abilitazione, nonché la circostanza che il futuro provvedimento statale diretto ad armonizzare la formazione della guida turistica in tutto il territorio nazionale, potrebbe prevedere una diversa regolamentazione dei percorsi formativi per l’accesso alla professione.



